Indicazioni operative alle Stazioni Appaltanti in attesa della revisione del bando tipo.
23/06/2015 – Oneri di sicurezza aziendali e soccorso istruttorio. Sono i temi su cui è intervenuta l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il comunicato del 27 maggio 2015 per dare indicazioni operative alle Stazioni Appaltanti.
Le indicazioni operative riguardano il bando tipo numero 2 per l’affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150 mila euro nei settori ordinari.
Oneri di sicurezza aziendali
Gli interventi normativi e giurisprudenziali hanno reso necessari degli adeguamenti del bando tipo. Nel frattempo l’Anac ha spiegato che, in linea generale, l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali può avvenire in sede di offerta, ma anche in un momento successivo, in sede di verifica di congruità.
Dal momento che il Consiglio di Stato con la sentenza 3/2015 ha affermato che l’omessa specificazione dei costi di sicurezza interni in fase di offerta configura un’ipotesi di mancato adempimento delle prescrizioni indicate nel Codice Appalti, l’Anac ha chiesto alle Stazioni appaltanti di prevedere l’obbligo nel bando di gara. Nei bandi dovrà quindi essere inserita la frase «La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice».
Per le procedure in corso, in relazione alle quali non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, l’Anac suggerisce alle Stazioni appaltanti di inserire un chiarimento al bando nel profilo del committente, in cui specificare che i concorrenti dovranno espressamente indicare in sede di offerta gli oneri di sicurezza. In tal caso la stazione appaltante potrà valutare l’opportunità di posticipare il termine per la presentazione delle offerte.
Soccorso istruttorio
Per quanto riguarda il soccorso istruttorio, l’Anac ha spiegato che le Stazioni appaltanti devono coordinare il bando tipo con la nuova disciplina del soccorso istruttorio introdotta dall’art. 39, comma 1, del Decreto semplificazioni (DL 90/2014). È quindi possibile procedere all’esclusione del concorrente solo dopo l’infruttuosa richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante.