Valutazione di impatto ambientale, l’Italia si adegua alle norme Ue

Adottate le linee guida che chiudono la procedura di infrazione per il corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE
15/04/2015 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 30 marzo 2015 contenente le linee guida
per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di
competenza delle Regioni e Province autonome.
L’obiettivo delle linee guida è garantire una applicazione uniforme della Direttiva
2011/92/UE sul territorio nazionale.
Come si legge nel decreto, la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale è la
procedura finalizzata a valutare se un progetto può determinare impatti negativi
significativi sull’ambiente e se, pertanto, debba essere sottoposto alla valutazione di impatto
ambientale.
Nella normativa nazionale la valutazione sull’assoggettabilità dei progetti a Via tiene in
considerazione le caratteristiche dei progetti, la loro localizzazione e l’impatto potenziale. Si deve
quindi valutare la sensibilità ambientale, data dalla presenza di zone umide, costiere, foreste o
parchi naturali, ma soprattutto l’eventuale cumulo con altri progetti. In questo modo può essere
evitata la “frammentazione artificiosa”, che può far venire meno la necessità di ricorrere alla
Via.
Sono esclusi dall’applicazione del criterio del cumulo i progetti previsti da un piano o programma
già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato.
Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili le soglie individuate nell’allegato IV della parte
seconda del D.lgs. 152/2006 sono ridotte del 50%.
Ricordiamo che il restyling delle norme sulla Valutazione di impatto ambientale era
stato annunciato dalla Legge europea 2013 per chiudere la procedura 2009/2086 in base alla
quale la Commissione europea contestava all’Italia il mancato recepimento della Direttiva
2011/92/Ue sulla valutazione di impatto ambientale.